L'Imputato, cittadino straniero, veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di ricettazione e guida senza patente. Il procedimento era stato celebrato senza la sua presenza fisica. Durante l'identificazione iniziale, l'uomo aveva indicato solo un domicilio di fatto, dichiarando espressamente di non essere in grado di eleggere un domicilio formale. Gli atti processuali erano stati notificati al difensore d'ufficio, ritenendo l'imputato irreperibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale. I giudici hanno stabilito la nullità assoluta degli atti poiché la semplice indicazione del domicilio di fatto non equivale a un'elezione formale. Senza la prova della conoscenza effettiva della chiamata in giudizio, non è possibile celebrare il processo in assenza dell'imputato. La Suprema Corte ha annullato le sentenze di condanna senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.
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