L'Imputato, condannato per reati di bancarotta, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'illegittimità della dichiarazione di assenza. La difesa ha sostenuto che la Notifica per compiuta giacenza del decreto di rinvio a giudizio, eseguita con difensore d'ufficio, non garantiva la reale conoscenza del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la notifica inviata presso il domicilio dichiarato e coincidente con la residenza stabile dell'imputato genera una presunzione logica di conoscenza. La mancata conoscenza non è stata provata dalla difesa con elementi contrari. Pertanto, la notifica perfezionata per compiuta giacenza è pienamente valida e conferma la regolarità del processo, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
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