La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22371/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la valutazione della prova testimoniale operata dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la legittimità e la logicità della decisione. Un ricorso che propone una mera rilettura alternativa delle prove, senza individuare specifici vizi di travisamento, esula dal sindacato di legittimità e viene pertanto respinto.
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