La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario terriero contro un imprenditore in una causa su un contratto di associazione in partecipazione. Il ricorso era basato su un presunto vizio motivazionale, ma la Corte ha chiarito che contestare l'interpretazione di un contratto da parte del giudice non costituisce un "omesso esame di un fatto storico", unico presupposto per tale vizio. La decisione conferma che l'esecuzione dell'affare tramite la vendita del terreno, come previsto dal contratto, non era un recesso, legittimando la richiesta di utili da parte dell'imprenditore.
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