Un Lavoratore era stato condannato per essere rientrato in Italia senza autorizzazione dopo un'espulsione, accettando una pena tramite patteggiamento. Ha poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice non avesse valutato correttamente le cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'impugnabilità del patteggiamento è limitata a specifici vizi di legge, come previsto dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Il vizio di motivazione dedotto dal Lavoratore non rientrava tra questi casi. Pertanto, il ricorso è stato respinto, confermando l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
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