Un Lavoratore è stato condannato per ricettazione. Ha impugnato la sentenza, contestando il diniego di attenuanti, sia quelle legate al danno di speciale tenuità sia quelle generiche. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna, negando le attenuanti in base al valore dei beni e ai precedenti penali del Lavoratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello, che aveva escluso il diniego attenuanti ricettazione, considerando il valore patrimoniale del danno e la personalità del Lavoratore. La Cassazione ha quindi confermato la condanna e l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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