Un soggetto, condannato in primo e secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contestando sia la valutazione della sua responsabilità penale sia la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il suo ruolo di giudice di legittimità non le consente di riesaminare i fatti del processo, compito esclusivo dei giudici di merito. Il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea alle funzioni della Corte.
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