La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un minore, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il caso verteva sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e della minore età. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato logica e coerente, rigettando le censure. Di rilievo, nel caso di un ricorso inammissibile minorenni, è stata esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale.
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