La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello. I motivi di doglianza, incentrati sulla responsabilità penale, sulla prescrizione e sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, sono stati giudicati meramente reiterativi di quanto già espresso in secondo grado. La Suprema Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la motivazione impugnata risulta logica e coerente con le prove acquisite. L'inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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