Un consorzio stradale cita in giudizio un'azienda agricola per aver ostruito le caditoie di scolo delle acque piovane, causando allagamenti. In appello, l'azienda viene condannata al ripristino dei luoghi. La decisione si fonda su un elemento cruciale: la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante dell'azienda. La Corte di Cassazione conferma la condanna, chiarendo che il giudice di merito può ritenere ammessi i fatti contestati se l'assenza all'interrogatorio è supportata da altri indizi, come perizie fotografiche e il rifiuto di partecipare alla mediazione. Il ricorso dell'azienda, che tentava di ribaltare la valutazione delle prove, viene dichiarato inammissibile. La Cassazione ribadisce che il prudente apprezzamento del giudice non è sindacabile se logicamente motivato.
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