La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, stabilendo che non è possibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità una questione giuridica, come quella sulla continuazione tra reati di spaccio, se non è stata discussa nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si fonda sull'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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