La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per la violazione delle misure di prevenzione (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). La difesa sosteneva l'assenza di dolo generico a causa dell'analfabetismo dell'imputata e della notifica del provvedimento avvenuta solo il giorno precedente all'accertamento del reato. I giudici di legittimita hanno confermato la decisione dei gradi precedenti, rilevando che il comportamento della ricorrente, sia nell'immediatezza dei fatti sia successivamente, dimostrava la piena consapevolezza della violazione. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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