Un calciatore dilettante, ferito durante una partita, ha chiesto il risarcimento dei danni all'associazione sportiva, la quale ha chiamato in causa la propria assicurazione. In appello, il Tribunale ha erroneamente dichiarato il danneggiato contumace, nonostante si fosse regolarmente costituito, e ha ribaltato la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del calciatore, rilevando una grave violazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha chiarito che l'erronea dichiarazione di contumacia impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa durante tutto lo svolgimento del processo. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame del caso.
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