Un contribuente otteneva l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria in appello, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva provato la notifica della comunicazione preventiva. Nonostante la vittoria, il contribuente ricorreva in Cassazione per altre questioni, tra cui la liquidazione delle spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, stabilendo che una parte totalmente vittoriosa non può impugnare per motivi assorbiti. L'ipoteca nulla rimane tale, ma il ricorso del contribuente è stato rigettato con addebito di ulteriori spese.
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