Una società ferroviaria possedeva terreni classificati come edificabili, ma destinati alla realizzazione di una linea ad alta velocità. L'azienda sosteneva che il vincolo azzerasse il valore dei terreni ai fini ICI, eliminando l'imposta. Il Comune, invece, aveva emesso un avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio sul valore area edificabile con vincolo: la qualifica di 'edificabile' deriva dal piano urbanistico e non viene cancellata dal vincolo. Quest'ultimo, però, riduce il valore di mercato del terreno, che non può essere considerato pari a zero. La Corte ha quindi dato ragione al Comune, stabilendo che il valore deve essere ricalcolato tenendo conto della diminuzione causata dal vincolo.
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