L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso per Cassazione contestando l'attendibilità della persona offesa e la mancata concessione del vincolo della continuazione con precedenti condanne irrevocabili, richiesta presentata tramite memoria solo a ridosso dell'udienza di appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha chiarito che il vincolo della continuazione con reati già giudicati può essere richiesto per la prima volta in grado di appello unicamente se le altre sentenze sono divenute definitive successivamente alla presentazione dei motivi di impugnazione. Nel caso esaminato, la difesa non ha dimostrato la datazione dei giudicati né ha allegato i provvedimenti giudiziari invocati. Di conseguenza, la condanna per truffa resta pienamente valida a carico del ricorrente, con obbligo di sostenere le spese processuali.
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