Un imputato, condannato per rapina aggravata a seguito di patteggiamento, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi tassativamente indicati, tra cui non rientra il vizio di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
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