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Vendita Di Aliud Pro Alio

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Espressione latina che significa 'vendita di una cosa per un'altra'. Si verifica quando il bene consegnato è completamente diverso da quello pattuito nel contratto, per genere o caratteristiche, tanto da non essere utilizzabile per lo scopo previsto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Muretto Crollato: la Cassazione e la Vendita di aliud pro alio
Un Acquirente ha citato in giudizio un Venditore per i danni subiti a causa del crollo di un muretto, costruito con materiali (lastre di laterite) forniti dal Venditore, risultati inadatti all'uso esterno. I giudici di merito avevano condannato il Venditore per mancanza di qualità essenziali del bene. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo che il giudice deve valutare d'ufficio se si tratta di una "Vendita di aliud pro alio", ovvero la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito o del tutto inidoneo alla sua funzione. Questa distinzione è cruciale perché la "Vendita di aliud pro alio" non è soggetta ai brevi termini di denuncia e prescrizione previsti per i vizi o la mancanza di qualità.
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Vendita di aliud pro alio: stop al pagamento di merce diversa
Una società agricola fornitrice ottiene un decreto ingiuntivo per pretendere il pagamento di una grossa fornitura di pomodori. L'azienda acquirente si oppone e contesta la merce, dimostrando di aver ordinato la varietà pregiata 'pera d'Abruzzo' e di aver invece ricevuto la varietà 'perbruzzo'. I giudici di merito revocano l'ingiunzione di pagamento, riconoscendo una vendita di aliud pro alio, ossia la fornitura di un bene del tutto differente da quello pattuito. La Corte di Cassazione conferma integralmente la decisione e dichiara inammissibile il ricorso della venditrice: l'errore materiale del giudice nell'usare il termine 'piantine' non sana la totale difformità del prodotto consegnato rispetto agli accordi contrattuali.
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Vendita di aliud pro alio: rivendere non esclude la risoluzione
Un acquirente compra un appartamento che si rivela privo di abitabilità e con gravi irregolarità urbanistiche. Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto, ma la Corte d'Appello riforma la decisione: ritiene la domanda improcedibile perché l'acquirente ha rivenduto l'immobile a terzi, interpretando questo gesto come un'accettazione del bene. La Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che la rivendita del bene non comporta automaticamente la rinuncia alla tutela. Inoltre, in caso di vendita di aliud pro alio (consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito), non si applicano i limiti restrittivi della garanzia per vizi ordinari, bensì le regole generali sulla risoluzione per inadempimento. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Vendita di aliud pro alio e difetti al solaio: chi perde
Gli Acquirenti di un appartamento scoprono gravi difetti strutturali al solaio del sottotetto, non conformi alla concessione edilizia. Decidono quindi di fare causa all'Erede della Venditrice per ottenere la riparazione o il risarcimento. L'Erede eccepisce la prescrizione annuale per i vizi della cosa venduta. Gli Acquirenti sostengono invece trattarsi di una vendita di aliud pro alio, soggetta alla prescrizione decennale, ed estendono la richiesta risarcitoria ai promissari acquirenti che avevano eseguito i lavori. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso degli Acquirenti: i difetti strutturali, pur gravi, non configurano una vendita di aliud pro alio poiché l'immobile mantiene la sua funzione abitativa. L'azione contrattuale è quindi prescritta. Viene inoltre respinta la richiesta ex art. 1669 c.c. contro i terzi esecutori dei lavori, in quanto non qualificabili come costruttori professionali sotto il controllo della venditrice.
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Vendita di aliud pro alio: compra una casa, riceve un magazzino
L'Acquirente ha acquistato dall'Azienda Venditrice un immobile destinato a uso abitativo, rivelatosi poi un magazzino privo di licenza edilizia, allaccio idrico, scarico fognario e abitabilità. L'Acquirente ha quindi chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ravvisando una vendita di aliud pro alio. L'Azienda Venditrice ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando tra l'altro la mancata attivazione dell'Acquirente per sanare i vizi e ottenere i canoni di locazione dall'inquilina. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la consegna di un immobile privo di abitabilità e di allacci essenziali configura una vendita di aliud pro alio. L'Acquirente vince definitivamente la causa, ottenendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, mentre l'Azienda Venditrice viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Vendita aliud pro alio: quando l’immobile è invivibile
La Corte di Cassazione conferma la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, classificandolo come "vendita aliud pro alio". L'immobile, venduto come abitazione, si è rivelato privo dei requisiti strutturali minimi (altezza dei locali) per ottenere l'abitabilità, rendendolo un bene radicalmente diverso da quello pattuito. La Corte ha rigettato il ricorso dei venditori, stabilendo che un difetto così grave e insanabile costituisce un inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.
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