La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego della liberazione anticipata per un semestre del 1988. Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato lo sconto di pena poiché l'uomo, una volta tornato in libertà, aveva commesso gravi reati, tra cui la partecipazione a un'associazione mafiosa in un periodo contiguo a quello in valutazione. La Suprema Corte ha ribadito che, sebbene la valutazione del comportamento avvenga per singoli semestri, una grave condotta successiva può riflettersi negativamente sui periodi precedenti, dimostrando il fallimento del percorso di rieducazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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