Il Comune ha espropriato terreni, valutandoli come agricoli. I Proprietari hanno contestato, sostenendo la loro natura edificabile. La Corte ha confermato l'esistenza di una "edificabilità attenuata" per le aree, destinate a infrastrutture e servizi, riconoscendo il diritto a una maggiore indennità. La sentenza ha anche chiarito che il risarcimento per l'occupazione illegittima del terreno, prima della sua irreversibile trasformazione, è dovuto separatamente dal risarcimento per la perdita della proprietà. La Corte ha rigettato il ricorso del Comune e ha accolto parzialmente quello dei Proprietari, rinviando la causa per una nuova valutazione del danno. La parola chiave "Valutazione aree edificabili" è centrale.
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