Una società agricola ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo al valore di un'area edificabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la valutazione del giudice di merito sul valore area edificabile è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia del tutto assente o meramente apparente. Nel caso specifico, la corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse fornito una motivazione sufficiente, basata sulla non comparabilità delle aree indicate dalla società e su una precedente perizia che indicava un valore molto più alto, in linea con quello accertato dal Comune.
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