L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per imposte non versate, basandosi su indagini finanziarie e studi di settore. Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che i versamenti sul proprio conto corrente fossero semplici prestiti personali, provati da dichiarazioni scritte di terzi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che negli accertamenti bancari opera una presunzione legale di reddito per tutti i versamenti non giustificati. Il contribuente ha l'onere di fornire una prova analitica e contraria per ogni singola operazione. Le dichiarazioni scritte di terzi hanno solo un valore indiziario e non sono sufficienti, da sole, a superare tale presunzione in assenza di altri riscontri oggettivi. Inoltre, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le nuove contestazioni sollevate per la prima volta solo in appello.
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