Due fratelli ereditano un immobile. Uno di essi lo utilizza in via esclusiva, mentre l'altra chiede la divisione e un'indennità di occupazione. La Corte d'Appello stabilisce che l'indennità decorra dall'apertura della successione e riconosce al fratello il rimborso per lavori di manutenzione. La Cassazione ribalta la decisione. Riguardo all'uso esclusivo del bene comune, i giudici chiariscono che l'indennità spetta solo dal momento in cui l'altro comproprietario richiede formalmente di poter utilizzare l'immobile o di goderne, e non dall'apertura della successione. Inoltre, la Cassazione accoglie il ricorso della sorella sul rimborso spese, rilevando che il fratello non poteva aggirare le decadenze processuali del primo giudizio introducendo le prove in una seconda causa poi riunita. La sentenza viene cassata con rinvio.
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