Una società creditrice chiedeva l'ammissione in via privilegiata di un credito per tributi locali, comprensivo di sanzioni, nel fallimento di un'altra società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, negando il privilegio per le sanzioni tributarie locali. La decisione si fonda sull'interpretazione restrittiva dell'art. 2752 c.c., che, a differenza di quanto previsto per i tributi statali, non menziona esplicitamente le sanzioni tra i crediti privilegiati dei comuni, sottolineando la natura eccezionale delle norme sui privilegi e la distinta natura afflittiva delle sanzioni rispetto al tributo.
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