Una società energetica ha contestato l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria che includeva la torre di una pala eolica nel calcolo della rendita catastale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5233/2025, ha respinto il ricorso dell'Ufficio, confermando che la torre non è una semplice costruzione, ma una componente funzionale del macchinario destinato alla produzione di energia. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita catastale eolico, la torre deve essere esclusa, in applicazione della Legge 208/2015.
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