Un ex rappresentante legale di un'associazione musicale disciolta ha contestato un avviso di accertamento fiscale per IRES, IRAP e IVA, che disconosceva benefici agevolati e recuperava redditi. L'Agenzia delle Entrate aveva riattribuito parte di questi redditi a lui e a un altro associato, che avevano già definito le loro posizioni individuali. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'accertamento verso l'ex rappresentante, anche per l'associazione estinta, in virtù del principio di ultrattività. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso sulla doppia imposizione fiscale. L'Ufficio non può riscuotere dall'associazione imposte su redditi già pagati dagli associati, anche se l'associazione era un intermediario fittizio. Il caso torna alla Commissione Tributaria Regionale per ricalcolare l'importo.
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