Un lavoratore ha contestato l'illegittimità di oltre venti contratti di somministrazione di lavoro a termine, chiedendo la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e full-time con l'azienda utilizzatrice. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il rapporto per difetto di forma scritta, convertendolo però in un contratto a tempo indeterminato part-time (come l'originale). La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso del lavoratore, che pretendeva il tempo pieno, sia quello dell'azienda, che eccepiva la decadenza e l'assenza di obblighi di conservazione dei contratti. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di somministrazione irregolare, l'utilizzatore subentra nel rapporto esistente mantenendone la tipologia oraria originaria (part-time), e che l'azienda ha l'obbligo di conservare i contratti per dieci anni come scritture contabili. Entrambe le parti hanno perso i rispettivi ricorsi.
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