Un giornalista pubblicista ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato con una nota società editrice, lamentando un allontanamento verbale illegittimo. I giudici di merito hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto con la qualifica di collaboratore fisso, condannando l'azienda al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda editrice. I giudici hanno confermato che la continuità delle prestazioni, la presenza in redazione e l'impossibilità di rifiutare gli incarichi dimostrano la subordinazione, anche se il pagamento avviene a pezzo. Inoltre, l'allontanamento di fatto costituisce un rifiuto ingiustificato della prestazione lavorativa da parte dell'azienda, che mantiene in vita il rapporto e obbliga al risarcimento.
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