La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27468/2024, ha chiarito i limiti del potere del giudice nell'ambito del concordato in appello. Un imputato aveva raggiunto un accordo sulla pena, chiedendo anche la sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d'Appello aveva accettato la pena ma negato la sostituzione. La Cassazione ha confermato la decisione, specificando che se la richiesta di pena sostitutiva è formulata come una mera speranza e non come condizione vincolante dell'accordo, il giudice può legittimamente negarla esercitando la propria discrezionalità, senza dover rigettare l'intero patto.
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