La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice, responsabile dell'ufficio marketing, che chiedeva il riconoscimento del proprio passaggio alla società subentrante a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda. I giudici di merito avevano accertato che l'attività di marketing non faceva parte del ramo ceduto, limitato alla gestione operativa delle flotte antincendio. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, ribadendo che stabilire se un dipendente sia inserito o meno nel ramo d'azienda ceduto è una valutazione di fatto riservata esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, la lavoratrice non è transitata alle dipendenze della nuova società e il suo successivo licenziamento da parte della vecchia azienda, poi fallita, è rimasto soggetto alle regole del fallimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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