Una persona offesa da un presunto reato di diffamazione si oppone all'archiviazione del caso. Il Tribunale, commettendo un errore palese, dichiara inammissibile il suo reclamo citando reati che non c'entrano nulla. Di fronte alla richiesta di correzione, il Tribunale si rifiuta di decidere, creando uno stallo processuale. La Corte di Cassazione interviene, definendo questa decisione un **provvedimento abnorme**, ovvero un atto talmente illogico da paralizzare la giustizia. La Corte ha quindi annullato la decisione del Tribunale, ordinandogli di esaminare correttamente il reclamo della persona offesa e ripristinando il suo diritto a un giudizio.
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