Un'azienda di fornitura gas chiedeva di trasferire un credito d'imposta, derivante da eccedenze di versamento, dalla provincia di cessata attività a un'altra. L'Amministrazione Finanziaria negava il trasferimento, ritenendo il credito scaduto per il decorso del termine biennale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che in tema di rimborso accise prodotti energetici il credito per eccedenza non scade se viene regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive. Il termine di decadenza di due anni inizia a decorrere solo dalla chiusura definitiva del rapporto tributario, coincidente con l'ultima dichiarazione di consumo. Di conseguenza, anche il trasferimento contabile del credito tra diverse sedi dello stesso contribuente è pienamente legittimo e non soggetto a decadenza intermedia.
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