Una Compagnia Aerea ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dalla Regione per il pagamento dell'Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) relativa all'anno 2013. La società lamentava l'illegittimità del tributo per violazione dei limiti tariffari statali introdotti successivamente, il contrasto con le direttive europee e l'irragionevole destinazione del gettito alla fiscalità generale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'imposta. I giudici hanno chiarito che i limiti tariffari nazionali più favorevoli non hanno effetto retroattivo e che la Regione, trattandosi di un tributo proprio, dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote e nella destinazione delle somme, senza che l'eventuale utilizzo parziale del gettito per fini ambientali possa esonerare il vettore dal pagamento.
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