Un Condannato ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli negava l'accesso a nuove misure alternative dopo la revoca di un precedente affidamento in prova. Il Condannato lamentava l'applicazione errata della preclusione prevista dall'Art. 58-quater della legge sull'ordinamento penitenziario, sostenendo che questa non si applica in specifici casi di revoca dell'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il Tribunale di Sorveglianza non aveva basato la sua decisione sulla preclusione contestata, ma su altre motivazioni. Pertanto, il ricorso del Condannato, essendo fondato su un presupposto sbagliato e quindi aspecifico, non poteva essere esaminato. Il Condannato dovrà pagare le spese legali e una somma alla Cassa delle ammende.
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