La Corte di Cassazione chiarisce che, in tema di definizione agevolata liti, se il contribuente chiede la sospensione ma non deposita la domanda di definizione e i versamenti, il processo riprende automaticamente. Non è necessaria un'istanza di parte per la riassunzione del giudizio, poiché la sospensione iniziale cessa senza che si attivi quella, più lunga, legata all'effettiva adesione alla sanatoria. La Corte ha quindi annullato la decisione che aveva erroneamente dichiarato estinto il processo per inerzia della parte.
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