Una società impugnava un estratto di ruolo, ottenendo ragione in primo grado per mancata prova della notifica delle cartelle. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il gravame dell'Agenzia per un errore di motivazione. La Cassazione ha annullato tale decisione, rilevando l'errore procedurale e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società. L'impugnazione estratto ruolo è consentita solo se si dimostra un pregiudizio specifico, come richiesto dalla legge, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
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