Due imputati, il Soggetto A e il Soggetto B, sono stati condannati per spaccio di stupefacenti (hashish, 3.2 kg) e resistenza a pubblico ufficiale. Il Soggetto A ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della recidiva e la quantificazione della pena. Il Soggetto B ha presentato un ricorso personale, dichiarato inammissibile per una modifica normativa. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura del Soggetto A relativa alla mancata motivazione sull'applicazione della recidiva, annullando la sentenza solo su questo punto per una nuova valutazione. Il ricorso del Soggetto B è stato definitivamente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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