Un Imputato, condannato per falsità in scrittura privata (art. 489 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità, pur riducendo la pena. Il suo ricorso contestava l'accertamento dei fatti e l'insufficienza delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha stabilito che il motivo addotto dall'Imputato, ovvero la richiesta di rivalutare i fatti e le prove, non è consentito in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, esamina solo la corretta applicazione del diritto, non i fatti. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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