Un Lavoratore, condannato per reato di droga, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la severità della pena (dosimetria della pena) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione non sia arbitraria. Inoltre, il giudice non deve rispondere a ogni singola deduzione difensiva per negare le attenuanti, ma solo indicare gli elementi ostativi. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva qualificata, basata sui precedenti e sul fatto che il reato è avvenuto durante gli arresti domiciliari.
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