L'Imputato ha presentato ricorso per contestare il trattamento sanzionatorio deciso nei gradi precedenti, lamentando l'eccessività della pena, la contestazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avevano infatti valutato con severità la gravità della condotta, commessa con l'impiego di un'arma e caratterizzata da precedenti penali specifici che denotavano una spiccata pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che la quantificazione della pena e la valutazione del comportamento costituiscono scelte discrezionali del giudice di merito insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali con una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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