La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver formalizzato la **rinuncia ai motivi di appello** relativi alla responsabilità penale, ha tentato di contestare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia determina il passaggio in giudicato dei punti non più impugnati, precludendo al giudice ogni ulteriore verifica su tali questioni. Di conseguenza, non è possibile invocare in Cassazione elementi di fatto che erano stati oggetto dei motivi rinunciati per ottenere una riduzione della pena.
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