Una dipendente, trasferita da un ente pubblico soppresso a un Ministero, ha richiesto il mantenimento del suo precedente trattamento economico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1878/2024, ha stabilito che la norma speciale (D.L. 78/2010) prevale su quella generale, garantendo la conservazione delle sole voci retributive fisse e continuative. Di conseguenza, ha accolto il ricorso del Ministero, limitando la composizione dell'assegno personale e il riconoscimento dell'anzianità di servizio, e ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice.
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