Un vigile del fuoco volontario ha richiesto il pagamento del Trattamento di fine rapporto per l'attività prestata temporaneamente. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ritenendo il rapporto di natura subordinata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Ministero dell'interno, stabilendo che il rapporto tra l'Amministrazione e i vigili del fuoco volontari non è di pubblico impiego, ma costituisce un mero rapporto di servizio temporaneo e funzionale. Di conseguenza, a questi soggetti non spetta il Trattamento di fine rapporto, poiché la legge elenca in modo tassativo le sole indennità loro dovute, escludendo quelle tipiche del lavoro subordinato stabile. La Cassazione ha quindi revocato il decreto ingiuntivo originario, respingendo definitivamente la domanda del lavoratore.
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