Un'azienda importava dall'India tubi in acciaio, che l'Agenzia delle Dogane riteneva fossero di origine cinese e quindi soggetti a dazio antidumping. L'accertamento si basava su un'indagine dell'OLAF. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio fondamentale sull'origine non preferenziale della merce. Citando una sentenza della Corte di Giustizia UE, ha chiarito che una lavorazione sostanziale, come la trasformazione a freddo che modifica la classificazione doganale del prodotto (da una sottovoce a un'altra), è sufficiente a conferire una nuova origine al bene. Di conseguenza, i tubi sono stati considerati di origine indiana e non più cinese, annullando la pretesa del dazio.
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