La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre individui condannati per traffico di stupefacenti. I giudici hanno rilevato che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio erano generiche e non confutavano le motivazioni dei precedenti gradi di giudizio, che avevano evidenziato la gravità dei precedenti penali e la pervicacia criminale degli imputati. Inoltre, i tentativi di contestare la valutazione delle prove, incluse le intercettazioni telefoniche e i sequestri di droga, sono stati respinti poiché miravano a un riesame del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
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