Un ente locale ha richiesto il pagamento della TOSAP a un consorzio, titolare di una concessione per la gestione di un parcheggio pubblico, nonostante la gestione fosse stata sub-affidata a una cooperativa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato che in caso di TOSAP concessione, l'unico soggetto obbligato al pagamento è il titolare dell'atto di concessione, risultando irrilevante l'identità dell'occupante materiale dell'area. La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso del consorzio, inclusa la richiesta di esenzione e di disapplicazione delle sanzioni.
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