Un contribuente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in una sentenza favorevole. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo la necessità di una preventiva messa in mora tramite ufficiale giudiziario. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, chiarendo che per le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, l'art. 69 del D.Lgs. 546/1992 prevede l'immediata esecutività. Di conseguenza, il contribuente può agire con il giudizio di ottemperanza dopo novanta giorni dalla notifica della sentenza, senza dover attendere il passaggio in giudicato né procedere a una formale messa in mora, poiché il termine di legge sostituisce l'esigenza dell'intimazione formale.
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