La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata che contestava l'esecutività di una sentenza di condanna. La ricorrente sosteneva la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata presso il difensore d'ufficio dopo un tentativo fallito al suo domicilio. La Corte chiarisce che la notifica al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., è una procedura valida e non richiede la prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'interessata. Viene inoltre respinta la richiesta di restituzione nel termine, poiché proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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