Il Condannato ha richiesto la detrazione di 180 giorni di liberazione anticipata, maturati durante l'espiazione di una precedente condanna, dalla pena ancora da scontare per un secondo reato. I due reati erano stati uniti sotto il vincolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego della Corte d'Appello. I giudici hanno chiarito che la fungibilità della pena non può operare se il secondo reato è stato commesso dopo l'espiazione della prima pena. Ammettere lo scomputo violerebbe l'articolo 657, comma 4, c.p.p., che vieta di utilizzare periodi di detenzione antecedenti alla commissione del reato. Questo principio serve a evitare la creazione di crediti di pena che potrebbero incentivare la commissione di nuovi reati.
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