Una società fornitrice ottiene un decreto ingiuntivo contro un cliente. Quest'ultimo si oppone e il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale, indicando un altro foro, ma nessuna parte riassume la causa. La società notifica comunque un precetto basandosi sul decreto originario. Gli eredi del debitore si oppongono. La Cassazione rigetta il ricorso della società, confermando che la dichiarazione di incompetenza del giudice dell'opposizione comporta automaticamente la revoca del decreto ingiuntivo, anche se non espressamente pronunciata. Di conseguenza, il creditore non ha più un valido titolo esecutivo per agire e perde la causa, dovendo pagare le spese legali.
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